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Art. 44 Chiropratici 171
1 I chiropratici sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:
2 ...174 3 Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione di radiazioni ionizzanti in chiropratica, segnatamente l’articolo 182 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 26 aprile 2017175 sulla radioprotezione nonché le relative disposizioni d’esecuzione del Dipartimento federale dell’interno.176 171 Introdotta dal n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439). 173 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439). 174 Abrogato dall’art. 17 dell’O del 27 giu.2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie, con effetto dal 1° set. 2007 (RU 2007 4055). 176 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 7 dell’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261). |