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Art. 5 Persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettività pubblica
1 Le seguenti persone e i loro familiari che le accompagnano, ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2, sono soggetti all’assicurazione obbligatoria:
2 Per i familiari, l’obbligo d’assicurazione decade se esercitano all’estero un’attività lucrativa che implica l’assoggettamento a un’assicurazione malattie obbligatoria. 3 Il personale reclutato sul posto non è soggetto all’assicurazione obbligatoria. |