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Art. 58b Pianificazione del fabbisogno 229
1I Cantoni determinano il fabbisogno secondo una procedura trasparente. Si basano in particolare su dati statistici fondati e su confronti e considerano segnatamente i fattori d’influenza rilevanti per la previsione del fabbisogno. 2 Determinano l’offerta utilizzata in istituti che non figurano nell’elenco da essi emanato ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera e LAMal. 3 Determinano l’offerta da assicurare mediante l’inserimento nell’elenco di istituti cantonali ed extracantonali affinché la copertura del fabbisogno sia garantita. L’offerta da assicurare corrisponde al fabbisogno di cui al capoverso 1, dedotta l’offerta di cui al capoverso 2. 4 Nel determinare l’offerta da assicurare che figura nell’elenco, i Cantoni considerano in particolare:
229 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439). |