1 Per coordinare le loro pianificazioni secondo l’articolo 39 capoverso 2 LAMal i Cantoni devono segnatamente:
- a.
- analizzare le necessarie informazioni sui flussi di pazienti e scambiarle con i Cantoni interessati;
- b.
- prendere in considerazione il potenziale di coordinamento con altri Cantoni per il rafforzamento dell’economicità e della qualità della fornitura di prestazioni in ospedale.
2 Ogni Cantone si coordina segnatamente con:
- 1.
- i Cantoni in cui hanno sede uno o più istituti che figurano nel suo elenco o che è previsto di far figurare nel suo elenco;
- 2.
- i Cantoni nel cui elenco figurano uno o più istituti che hanno sede sul suo territorio o che prevedono di farvi figurare tali istituti;
- 3.
- i Cantoni in cui sono situati gli istituti nei quali un numero importante di assicurati provenienti dal suo territorio si fanno curare o presumibilmente si faranno curare;
- 4.
- i Cantoni di provenienza di un numero importante di assicurati che si fanno curare o presumibilmente si faranno curare in istituti con sede sul suo territorio;
- 5.
- altri Cantoni, se il coordinamento permette un rafforzamento dell’economicità e della qualità della fornitura di prestazioni in ospedale.
231 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439).