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Art. 59 Fatturazione in generale 234
1 I fornitori di prestazioni devono fornire nelle loro fatture tutte le indicazioni amministrative e mediche necessarie alla verifica del calcolo della rimunerazione e dell’economicità delle prestazioni conformemente all’articolo 42 capoverso 3 e 3bis della legge. Devono fornire in particolare le indicazioni seguenti:
2 Il fornitore di prestazioni emette due fatture separate per le prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e per le altre prestazioni. 3 Per le analisi, la fatturazione al debitore della rimunerazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi. Le tariffe forfettarie secondo l’articolo 49 della legge rimangono salve. 3bis Per le prestazioni di cure di cui all’articolo 25a LAMal, la fattura inviata al debitore della rimunerazione specifica se le prestazioni sono state fornite con o senza prescrizione o mandato medico.237 4 I fornitori di prestazioni assicurano che le loro fatture siano chiare per gli assicurati e che in particolare indichino in modo comprensibile il genere, la durata e il contenuto delle cure. 238 234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 lug. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4089). 236 Nuova espr. giusta l’all. n. II 36 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 237 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024220). 238 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814). |
