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Art. 59a Fatturazione nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG 239
1 Nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG (diagnosis related groups) il fornitore di prestazioni deve fornire un numero d’identificazione unico per gli insiemi di dati con le indicazioni amministrative e mediche ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1. Il DFI stabilisce una struttura uniforme degli insiemi di dati, valida in tutta la Svizzera. 2 Le diagnosi e le procedure ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera c devono essere codificate conformemente alle classificazioni menzionate per la statistica medica degli stabilimenti ospedalieri alla cifra 62 dell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 1993240 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. 3 Il fornitore di prestazioni trasmette contemporaneamente alla fattura gli insiemi di dati con le indicazioni amministrative e mediche secondo l’articolo 59 capoverso 1 al servizio di ricezione dei dati dell’assicuratore. Deve essere garantito che esclusivamente questo servizio di ricezione dei dati ottenga l’accesso alle indicazioni mediche. 4 Il servizio di ricezione dei dati determina per quali fatture è necessario un esame più approfondito e trasmette all’assicuratore le indicazioni necessarie a questo scopo. L’assicuratore non può impartire al servizio di ricezione dei dati istruzioni concernenti la trasmissione dei dati in relazione a singole fatture. 5 Se nel corso dell’esame l’assicuratore esige dal fornitore di prestazioni ragguagli supplementari di natura medica ai sensi dell’articolo 42 capoverso 4 della legge, l’assicuratore deve informare la persona assicurata riguardo alla possibilità di scelta di cui dispone ai sensi dell’articolo 42 capoverso 5 della legge. 6 Ogni assicuratore deve disporre di un servizio di ricezione dei dati. Quest’ultimo deve essere certificato ai sensi dell’articolo 13 della legge federale del 25 settembre 2020241 sulla protezione dei dati (LPD).242 7 L’assicuratore informa spontaneamente l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ai sensi dell’articolo 43 LPD della certificazione o del rinnovo della certificazione del suo servizio di ricezione dei dati. L’IFPDT può esigere in ogni momento dal servizio di ricezione dei dati o dall’organismo di certificazione i documenti rilevanti per la certificazione o il rinnovo della certificazione. Esso pubblica un elenco dei servizi di ricezione dei dati certificati.243 239 Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 1997 (RU 1997 2272). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 lug. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4089). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 242 Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 n. II 119 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). 243 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 119 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |