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Art. 59e Contributo per ogni caso 254
1 In caso di riscossione di un contributo per ogni caso ai sensi dell’articolo 49 capoverso 2 della legge, i partner tariffali sottopongono all’approvazione del Consiglio federale il relativo importo. Alla richiesta vanno allegati un rapporto di attività dell’organizzazione e un preventivo che giustifichino l’importo proposto. 2 In caso di aumento del contributo per ogni caso, i partner tariffali sottopongono il nuovo importo all’approvazione del Consiglio federale. 3 Per la ripartizione del finanziamento del contributo per ogni caso è applicabile per analogia l’articolo 49a capoversi 1 e 2 della legge. 254 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085097). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. |