|
Art. 59h Regolamenti cantonali per il trattamento dei dati 257
Per la rilevazione e il trattamento dei dati secondo l’articolo 47b LAMal, il governo cantonale competente elabora un regolamento che descrive l’organizzazione interna e in particolare le procedure di trattamento e di controllo dei dati in applicazione delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati e comprende tutti i documenti relativi alla pianificazione, elaborazione e gestione dei sistemi di trattamento dei dati e dei mezzi informatici. Il governo cantonale lo aggiorna regolarmente. 257 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 814). |