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Art. 68a Fine dell’obbligo di rimunerazione 325
1 Le seguenti modifiche dell’elenco delle specialità hanno effetto decorsi tre mesi dalla loro pubblicazione:
2 Se motivi particolari lo giustificano, segnatamente la radiazione di un’indicazione da parte di Swissmedic per motivi di sicurezza o per mancanza di efficacia, le modifiche secondo il capoverso 1 hanno effetto dal giorno della pubblicazione. 3 Le limitazioni temporali stabilite nell’ambito di nuove ammissioni, estensioni dell’indicazione e modificazioni della limitazione scadono tre mesi dopo la scadenza della durata di ammissione stabilita nell’elenco delle specialità. 325 Introdotto dal n. I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). |