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Art. 30a Rilevazione e trattamento dei dati dei fornitori di prestazioni 115
1 I fornitori di prestazioni devono fornire i dati, conformemente alle pertinenti variabili che figurano nell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 1993116 sulle rilevazioni statistiche, in maniera corretta, completa, entro il termine prescritto, a proprie spese e nel rispetto dell’anonimato dei pazienti. 2 Essi trasmettono i dati all’UST per via elettronica e in forma criptata. 3 I fornitori di prestazioni e l’UST possono sottoporre i dati a un controllo preliminare formale, segnatamente per quanto riguarda la leggibilità, la completezza e la plausibilità. 4 Se constata lacune nella fornitura dei dati, l’UST assegna al fornitore di prestazioni un termine supplementare per fornire dati corretti e completi. Allo scadere del termine, prepara i dati per la trasmissione ai destinatari di cui all’articolo 30b, senza ulteriore verifica e con una nota corrispondente. 5 L’UST, d’intesa con l’UFSP, determina la frequenza e i termini della trasmissione dei dati. 6 Nell’ambito della legislazione in materia di statistica federale, esso può riutilizzare a fini statistici i dati raccolti, in forma anonimizzata o pseudonimizzata. 7 Per produrre indicatori di qualità, può anche collegare i dati di cui all’articolo 30 con altre fonti di dati. Gli articoli 13h–13n dell’ordinanza del 30 giugno 1993117 sulle rilevazioni statistiche, a eccezione delle disposizioni sul collegamento di dati su mandato di terzi, sono applicabili per analogia. 115 Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689). |