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Art. 36a Assunzione dei costi in caso di cooperazione transfrontaliera 138
1 L’UFSP può autorizzare programmi di cooperazione transfrontaliera che prevedono l’assunzione dei costi da parte degli assicuratori di prestazioni fornite all’estero nelle zone di frontiera a persone residenti in Svizzera. 2 La domanda di autorizzazione deve essere depositata congiuntamente da uno o più Cantoni di frontiera e da uno o più assicuratori. Essa deve essere depositata quattro mesi prima dell’inizio presumibile della cooperazione transfrontaliera. 3 Il programma deve adempiere le esigenze seguenti:
138 Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 apr. 2006 (RU 2006 1717). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723). |