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Art. 37e Commissione federale dei medicamenti
1 La Commissione federale dei medicamenti consiglia l’UFSP in merito alla stesura dell’elenco delle specialità ai sensi dell’articolo 34. Consiglia il DFI riguardo alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75, 77ke 104a capoverso 4. Consiglia inoltre il DFI in merito all’attribuzione di medicamenti a un gruppo di costo farmaceutico (PCG) dell’elenco di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del 19 ottobre 2016148 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie e in merito alla determinazione delle dosi giornaliere standard ogni qualvolta un medicamento è ammesso nell’elenco delle specialità per la prima volta o per un’indicazione supplementare.149 2 Essa si compone di 16 membri, di cui:150
149 Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 490). 150 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 gen. 2012, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 459). 151 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). 152 Introdotta dalla cifra I dell’O del 18 gen. 2012, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 459). 153 Nuovo testo giusta la cifra I n. 2.10 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). |