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Art. 37f Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi 154
1 La Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi consiglia il DFI in merito alla stesura dell’elenco delle analisi ai sensi dell’articolo 34, in merito alla valutazione e alla determinazione dell’importo della rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi di cui all’articolo 33 lettera e, nonché in merito alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75, 77 capoverso 4 e 104a capoverso 4.155 2 Essa si compone di 16 membri, di cui:156
154 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3573). 155 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 346). 156 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 346). 157 Introdotta dalla cifra I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 346). 158 Nuovo testo giusta la cifra I n. 2.10 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). |