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Art. 38 Medici
1 I medici sono autorizzati se adempiono le condizioni seguenti, oltre a quelle previste dall’articolo 37 capoversi 1 e 3 LAMal:
2 Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di medici autorizzati (art. 55a LAMal). 3 Si reputa che dispongano delle competenze linguistiche necessarie ai sensi dell’articolo 37 capoverso 1 LAMal i medici che, nella lingua della regione nella quale esercitano la loro professione, sono in grado di:
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