Art. 45 Levatrici
Le levatrici sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni: - a.
- disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di levatrice concessa conformemente all’articolo 11 della legge federale del 30 settembre 2016179 sulle professioni sanitarie (LPSan) o riconosciuta conformemente all’articolo 34 capoverso 1 LPSan;
- b.
- avere esercitato per due anni un’attività pratica:
- 1.
- presso una levatrice autorizzata conformemente alla presente ordinanza,
- 2.
- nel reparto d’ostetricia di un ospedale, sotto la direzione di una levatrice che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
- 3.
- in un’organizzazione di levatrici, sotto la direzione di una levatrice che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
- c.
- dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
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