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Art. 49 Infermieri 185
1 Gli infermieri sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:
2 Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di infermieri autorizzati (art. 55b LAMal).187 185 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439). 187 Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024220). |