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Art. 52c Organizzazioni didietetica 207
Le organizzazioni di dietetica sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:
207 Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 dic. 2016 (RU 2016 4927). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439). |
