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Art. 53 Principio
Sono autorizzati quali laboratori gli istituti che:
211 Abrogata dalla cifra I dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152). 212 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). 213 Introdotta dall’art. 37 n. 2 dell’O del 14 feb. 2007 sugli esami genetici sull’essere umano, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 651). |