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Art. 58d Valutazione dell’economicità e della qualità 230
1La valutazione dell’economicità degli ospedali e delle case per partorienti è effettuata segnatamente mediante confronti dei costi corretti per il grado di gravità.Per le case di cura l’economicità della fornitura di prestazioni dev’essere presa in considerazione in modo adeguato. 2Nella valutazione della qualità degli istituti occorre in particolare esaminare se l’insieme dell’istituto adempie le esigenze seguenti:
3 I risultati delle misurazioni della qualità condotte su scala nazionale possono essere utilizzati come criteri di selezione degli istituti. 4Nella valutazione degli ospedali occorre in particolare tener conto dello sfruttamento di sinergie, del numero minimo di casi e del potenziale di concentrazione di prestazioni al fine di rafforzare l’economicità e la qualità delle cure. 5La valutazione dell’economicità e della qualità può basarsi su valutazioni recenti di altri Cantoni. 230 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439). |