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Art. 59c Tariffazione 253
1 L’autorità che approva ai sensi dell’articolo 46 capoverso 4 della legge verifica che la convenzione tariffaria rispetti segnatamente i principi seguenti:
2 Le parti contraenti devono verificare regolarmente le tariffe e adeguarle se il rispetto dei principi enunciati nel capoverso 1 lettere a e b non è più garantito. Le autorità competenti devono essere informate dei risultati di dette verifiche. 3 L’autorità competente applica per analogia i capoversi 1 e 2 all’atto di stabilire le tariffe previste negli articoli 43 capoverso 5, 47 o 48 della legge. 253 Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3573). |