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Art. 64a Definizioni 267
1 È considerato preparato originale qualsiasi medicamento il cui principio attivo è stato omologato per la prima volta da Swissmedic, compresa qualsiasi forma galenica omologata allo stesso momento o ulteriormente.268 2 È considerato generico qualsiasi medicamento omologato da Swissmedic269 che per l’essenziale è uguale a un preparato originale ed è intercambiabile con quest’ultimo poiché possiede un principio attivo270, una forma galenica e un dosaggio identici.271 3 È considerato medicamento in co-marketing qualsiasi medicamento omologato dal Swissmedic che si differenzia da un altro medicamento omologato da Swissmedic (preparato di base) unicamente per la denominazione e la confezione272. 4 È considerato preparato con principio attivo noto qualsiasi medicamento omologato da Swissmedic con procedura semplificata, il cui principio attivo è contenuto in un medicamento che è o è stato omologato da Swissmedic.273 5 È considerato medicamento biosimilare qualsiasi medicamento biologico omologato da Swissmedic che ha una sufficiente similarità con un altro medicamento biologico omologato da Swissmedic (preparato di riferimento) e che si riferisce alla documentazione relativa a tale preparato di riferimento.274 6 È considerato medicamento omologato per l’importazione parallela qualsiasi medicamento importato direttamente da uno Stato con un sistema di omologazione equivalente, omologato da Swissmedic e con il medesimo principio attivo di un medicamento figurante nell’elenco delle specialità.275 267 Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717). 268 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). 269 Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 270 Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 271 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623). 272 Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 273 Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). 274 Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). 275 Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). |