|
Art. 65dter Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: riesame dell’economicità dei medicamenti biosimilari 301
Nel quadro del riesame secondo l’articolo 65d capoverso 1, un medicamento biosimilare è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno di uno dei seguenti tassi percentuali al prezzo di fabbrica per la consegna del corrispondente preparato di riferimento praticato il 1° dicembre dell’anno del riesame:
301 Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 set. 2023 (RU 2023 570). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 794). |