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Art. 66 Indipendenza dei riesami del prezzo 311
I riesami del prezzo di cui agli articoli 65a–65gsono effettuati in modo indipendente gli uni dagli altri. Nell’arco dello stesso anno civile sono possibili diverse riduzioni dei prezzi. 311 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255). |
