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Art. 67 Prezzi 314
1 L’elenco delle specialità indica i prezzi massimi vincolanti per la vendita al pubblico da parte di farmacisti, medici, ospedali e case di cura. 2 Il prezzo di vendita al pubblico consta del prezzo di fabbrica per la consegna, della parte propria alla distribuzione e dell’imposta sul valore aggiunto. 3 Il prezzo di fabbrica per la consegna rimunera le prestazioni del fabbricante e della ditta di distribuzione fino alla fornitura dal deposito in Svizzera. È stabilito mediante decisione formale. 4 La parte propria alla distribuzione rimunera le prestazioni logistiche. Essa consta:
4bis Per i medicamenti con la stessa composizione di principi attivi si applica una parte propria alla distribuzione unitaria.315 5 Per l’aumento dei prezzi stabiliti nell’elenco delle specialità occorre l’autorizzazione dell’UFSP. L’autorizzazione è accordata solo se:
314 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). 315 Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 794). |