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Art. 71 Pubblicazioni 341
1 L’UFSP pubblica:
2 In caso di domande pendenti riguardanti preparati originali, l’UFSP può, su richiesta di terzi, fornire informazioni sommarie sullo stato della procedura. Può indicare quali condizioni di ammissione (art. 65 cpv. 3) sono ancora in fase di valutazione senza fornire motivazioni dettagliate. Le informazioni sono fornite:
3 Se una sua decisione viene impugnata mediante ricorso, l’UFSP può pubblicare il nome del medicamento in questione e il tipo di procedura della decisione impugnata. 4 Le pubblicazioni sono effettuate attraverso una piattaforma online pubblicamente accessibile. 341 Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1255). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 570). |