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Art. 7a Continuazione dell’assicurazione per persone non più soggette d’obbligo 61
Gli assicuratori possono offrire alle persone che sono state soggette all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi dell’articolo 1 capoversi 1 e 2 lettere a e c e degli articoli 3–6 la continuazione dei rapporti d’assicurazione su base contrattuale. Il contratto può essere stipulato con lo stesso assicuratore o con un altro. Il finanziamento delle prestazioni corrispondenti a quelle dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è retto dai principi dell’assicurazione sociale malattie. I rapporti d’assicurazione soggiacciono alla legge del 2 aprile 190862 sul contratto d’assicurazione. 61Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 3139). |