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Art. 8 Supplemento di premio in caso d’affiliazione tardiva
1 Il supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5 capoverso 2 della legge, è riscosso per una durata pari ad doppio di quella del ritardo di affiliazione, al massimo però per cinque anni.64 Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30 per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo. 2 Non è riscosso alcun supplemento se i premi sono assunti da un’autorità d’assistenza sociale. 3 Se l’assicurato cambia assicuratore, l’assicuratore precedente deve comunicare al nuovo assicuratore il supplemento di premio nell’ambito della comunicazione giusta l’articolo 7 capoverso 5 della legge. Il supplemento di premio stabilito dal primo assicuratore è vincolante anche per gli assicuratori successivi.65 64 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5639). 65 Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5639). |