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Art. 7 Casi particolari 48
1 I cittadini stranieri con un permesso di domicilio, con un permesso di dimora oppure con un permesso di dimora di breve durata ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a e f sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l’affiliazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dalla data del suddetto annuncio. In caso di affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione.49 2 Gli stranieri con permesso di soggiorno di breve durata ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera b devono essere assicurati a partire dalla loro entrata in Svizzera.50 2bis Le persone sprovviste di permesso di dimora di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera g devono essere assicurate dal momento dell’inizio dell’attività lucrativa in Svizzera. Anche in caso di affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia il giorno in cui comincia l’attività lucrativa.51 3 Per le persone di cui ai capoversi 1 e 2, l’assicurazione cessa il giorno per il quale la partenza dalla Svizzera è stata notificata al competente ufficio del controllo degli abitanti, in ogni caso il giorno della partenza effettiva dalla Svizzera o alla morte dell’assicurato. 3bis Per le persone di cui al capoverso 2bis, l’assicurazione cessa il giorno della fine dell’attività lucrativa in Svizzera, ma al più tardi il giorno della partenza effettiva dalla Svizzera o alla morte dell’assicurato.52 4 I frontalieri e i loro familiari che desiderano essere soggetti all’assicurazione svizzera (art. 3 cpv. 1) devono assicurarsi entro tre mesi dall’inizio della validità del permesso di frontaliero. Se l’affiliazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dalla data della validità del permesso. In caso di affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione.53 L’assicurazione cessa con l’abbandono dell’attività lucrativa in Svizzera, la scadenza o la revoca del permesso di frontaliero, la morte dell’assicurato o la rinuncia all’assoggettamento all’assicurazione svizzera. In quest’ultimo caso, fatti salvi motivi particolari, non può essere presentata una nuova domanda. 5 I richiedenti l’asilo nonché le persone bisognose di protezione devono assicurarsi senza indugio a partire dalla ripartizione ai Cantoni giusta l’artico 27 della legge del 26 giugno 199854 sull’asilo. Le persone ammesse provvisoriamente devono assicurarsi subito dopo la decisione d’ammissione provvisoria. L’assicurazione inizia il giorno della presentazione della domanda d’asilo o della decisione di ammissione provvisoria o di concessione della protezione provvisoria. L’assicurazione cessa il giorno in cui provatamente queste persone hanno lasciato la Svizzera o con la morte dell’assicurato.55 6 Le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni che desiderano essere soggette all’assicurazione svizzera (art. 6 cpv. 1) devono assicurarsi entro sei mesi dall’ottenimento della carta di legittimazione del DFAE. L’assicurazione inizia il giorno in cui hanno ottenuto questa carta di legittimazione. L’assicurazione cessa alla fine dell’attività ufficiale in Svizzera, con la morte o la rinuncia all’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria svizzera. In quest’ultimo caso, fatti salvi motivi particolari, non può essere presentata una nuova domanda.56 7 Gli agenti della Confederazione in attività o in pensione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a che escono dall’assicurazione militare devono assicurarsi per le cure medico-sanitarie presso un assicuratore designato nell’articolo 1157 della legge entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione militare. Se l’affiliazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dall’uscita dall’assicurazione militare. 8 Le persone tenute ad assicurarsi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere d–ebis devono assicurarsi entro tre mesi dalla nascita dell’obbligo d’assicurazione in Svizzera. Se si assicurano entro questo termine, l’assicurazione inizia dall’assoggettamento all’assicurazione svizzera. Se si assicurano più tardi, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione. L’assicurazione cessa se queste persone non adempiono più le condizioni per un assoggettamento all’assicurazione svizzera conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone58 e al relativo allegato II, all’Accordo AELS59, al relativo allegato K e all’appendice 2 dell’allegato K o ad altri accordi internazionali.60 48 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717). 49 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mag. 2002, in vigore il 1° giu. 2002 (RU 2002 1633). 50 Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5627). 51 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075). 52 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5075). 53 Nuovo testo del primo al terzo per. giusta la cifra I dell’O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915). 55 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3573). 56 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657). 57 Dal 1° gen. 2016: art. 2 e 3 della legge del 16 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (RS 832.12). 60 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658). BGE
147 V 387 (9C_30/2020) from 14. Juni 2021
Regeste: Art. 2 Abs. 6 KVV; Abschnitt A Nr. 1 Bst. i Ziff. 3b Anhang II des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA); Nr. 3 Bst. b Anhang XI (Schweiz) der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit; Optionsrecht von Grenzgängern. Im Verhältnis zwischen Deutschland und der Schweiz stellt der unverschuldete Verlust der Krankenversicherungsdeckung durch Einstellung des VVG-Versicherungsmodells Mondial einen besonderen Grund dar, welcher eine erneute Optierung bzw. das Zurückkommen auf den getroffenen Optionsentscheid eines deutschen Grenzgängers zulässt (E. 7). |