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Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti
(Ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti, OAMed)
del 14 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 15Responsabilità e Buona prassi di distribuzione
1 La persona che detiene un’autorizzazione secondo l’articolo 11 è responsabile delle attività che svolge.
2 L’importazione, l’esportazione e il commercio all’ingrosso di medicamenti pronti per l’uso devono essere conformi alle norme GDP di cui all’allegato 4. Tali norme si applicano per analogia anche ai medicamenti veterinari e ai medicamenti non pronti per l’uso.