(Ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti, OAMed)
del 14 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2020)
1 Il responsabile tecnico esercita la vigilanza tecnica diretta sull’azienda e garantisce in particolare il corretto svolgimento del commercio di medicamenti.
2 È autorizzato a emanare istruzioni nel suo campo d’attività.
3 Assicura la sua supplenza con specialisti sufficientemente qualificati.
4 Se l’azienda interrompe la sua attività commerciale o se ne presume un’imminente interruzione, il responsabile tecnico deve notificare i fatti a Swissmedic senza indugio.
5 Deve disporre della formazione, delle conoscenze tecniche e dell’esperienza necessarie ed essere affidabile.
6 Decide in piena autonomia rispetto alla direzione dell’azienda e non può entrare a far parte di un organo di vigilanza della stessa. Swissmedic può rilasciare un’autorizzazione anche alle aziende che, a causa delle piccole dimensioni, non sono in grado di mettere in atto tale separazione delle funzioni.
7 Sempreché l’estensione e la natura dell’azienda consentano l’esercizio dell’attività in un rapporto di lavoro a tempo parziale, le responsabilità sono disciplinate per scritto ed è stabilito il tempo di presenza minimo nell’azienda.
8 Swissmedic può precisare ulteriori dettagli, segnatamente il tempo di presenza minimo in azienda del responsabile tecnico e i requisiti riguardanti la formazione e l’esperienza.