Ordinanza
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Art. 50 Medicamenti utilizzabili per l’esecuzione di esseri umani
1 Chi esporta medicamenti utilizzabili per l’esecuzione di esseri umani necessita per ogni fornitura di un’autorizzazione di Swissmedic. 2 Chi commercia tali medicamenti all’estero necessita per ogni fornitura di un’autorizzazione di Swissmedic. 3 Un’autorizzazione di cui ai capoversi 1 e 2 può essere rilasciata se il richiedente:
4 Swissmedic pubblica un elenco dei medicamenti utilizzabili per l’esecuzione di esseri umani. Nel fare ciò, tiene conto del diritto vigente nell’UE, in particolare degli atti delegati o degli atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea conformemente al regolamento (CE) n. 1236/200514. 14 Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, versione della GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1. |
