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Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (Ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti, OAMed)
del 14 novembre 2018 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 19Importazione di medicamenti non omologati per sperimentazioni cliniche
1 L’importazione di medicamenti utilizzati nel quadro di una sperimentazione clinica secondo il protocollo della sperimentazione necessita di un’autorizzazione di Swissmedic. Quest’ultima include l’importazione singola di medicamenti immunologici, di sangue e di emoderivati.
2 Non è necessaria alcuna autorizzazione se la persona o l’istituzione che importa il medicamento detiene già un’autorizzazione di cui all’articolo 11.