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Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (Ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti, OAMed)
del 14 novembre 2018 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 33Comunicazione al donatore
1 L’esito positivo del test può essere comunicato al donatore solamente se è stato confermato mediante metodi adeguati.
2 La comunicazione dell’esito positivo del test al donatore deve essere accompagnata da un’offerta di consulenza e assistenza.
3 Il donatore può chiedere che l’esito del test non gli sia comunicato.