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Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (Ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti, OAMed)
del 14 novembre 2018 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 39Rilascio dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è rilasciata se:
a.
la richiesta è completa;
b.
ogni sede aziendale del richiedente soddisfa tutti i presupposti rilevanti per le attività richieste.
2 Swissmedic non entra nel merito della richiesta se contro il responsabile tecnico di cui agli articoli 5, 6, 17, 18, 23 o 26 è pendente un procedimento penale e se su tale base Swissmedic giunge alla conclusione che non sono più soddisfatti i presupposti di una vigilanza tecnica sufficiente.
3 Se contro un responsabile tecnico è in corso un procedimento penale per violazione della LATer o della legge del 3 ottobre 195111 sugli stupefacenti, Swissmedic può sospendere la relativa autorizzazione.
4 Può richiedere un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA o un estratto da un casellario giudiziale estero.12
5 Al richiedente è rilasciata un’unica autorizzazione che comprende tutte le attività richieste in conformità con la LATer e con la presente ordinanza.