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Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (Ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti, OAMed)
del 14 novembre 2018 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 42Controllo periodico
1 L’adempimento di tutti i requisiti per mantenere l’autorizzazione è verificato mediante ispezioni periodiche.
2 Qualora i requisiti non siano più adempiuti o il loro adempimento non possa essere verificato, segnatamente a causa del mancato esercizio delle attività autorizzate per più di dodici mesi, Swissmedic può revocare l’autorizzazione in tutto o in parte.