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Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (Ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti, OAMed)
Art. 21Presupposti
1 Chi richiede un’autorizzazione di commercio all’estero deve dimostrare che:
a.
dispone di un efficace sistema di garanzia della qualità chimico-farmaceutica e la direzione e il personale dei singoli settori interessati vi partecipano attivamente;
b.
ha a disposizione un responsabile tecnico di cui all’articolo 23;
c.
l’organizzazione aziendale è adatta allo scopo;
d.
è disponibile un sistema di documentazione con le istruzioni di lavoro, le descrizioni dei procedimenti e i verbali in merito alle operazioni rilevanti delle attività;
e.
sono rispettati gli obblighi di diligenza secondo l’articolo 22.
2 Swissmedic può precisare requisiti e dettagli tecnici.
3 L’autorizzazione non dà il diritto di conferire mandati di fabbricazione.