Ordinanza
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Art. 25 Obblighi di diligenza
1 La persona che detiene un’autorizzazione secondo l’articolo 24 assicura che il fornitore e il destinatario siano autorizzati a effettuare le procedure che svolgono. Deve essere in grado di dimostrarlo. 2 Assicura che i medicamenti non provengano dal traffico illegale e non siano destinati a scopi illeciti. 3 Inoltra al destinatario o al fornitore tutte le informazioni importanti sulla qualità e sulla sicurezza dei medicamenti, nonché quelle pertinenti per le autorità, che le sono state comunicate dal fornitore o dal destinatario, in particolare quelle concernenti eventuali ritiri di medicamenti dal mercato. 4 Gli agenti devono inoltre conservare le copie dei documenti relativi alla conclusione degli affari. |