Ordinanza
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Art. 26 Vigilanza tecnica e responsabile tecnico
1 Il responsabile tecnico esercita la vigilanza tecnica diretta sull’azienda e garantisce in particolare il rispetto degli obblighi di diligenza in seno all’azienda. 2 È autorizzato a emanare istruzioni nel suo campo d’attività. 3 Assicura la sua supplenza con specialisti sufficientemente qualificati. 4 Se l’azienda interrompe la sua attività commerciale o se ne presume un’imminente interruzione, il responsabile tecnico deve notificare i fatti a Swissmedic senza indugio. 5 Deve disporre della formazione, delle conoscenze tecniche e dell’esperienza necessarie ed essere affidabile. 6 Decide in piena autonomia rispetto alla direzione dell’azienda e non può entrare a far parte di un organo di vigilanza della stessa. Swissmedic può rilasciare un’autorizzazione anche alle aziende che, a causa delle piccole dimensioni, non sono in grado di mettere in atto tale separazione delle funzioni. 7 Sempreché l’estensione e la natura dell’azienda consentano l’esercizio dell’attività in un rapporto di lavoro a tempo parziale, le responsabilità sono disciplinate per scritto ed è stabilito il tempo di presenza minimo nell’azienda. 8 Swissmedic può precisare ulteriori dettagli, segnatamente il tempo di presenza minimo in azienda del responsabile tecnico e i requisiti riguardanti la formazione e l’esperienza. |