Ordinanza
|
Art. 33 Comunicazione al donatore
1 L’esito positivo del test può essere comunicato al donatore solamente se è stato confermato mediante metodi adeguati. 2 La comunicazione dell’esito positivo del test al donatore deve essere accompagnata da un’offerta di consulenza e assistenza. 3 Il donatore può chiedere che l’esito del test non gli sia comunicato. |