Ordinanza
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Art. 54 Oneri
1 Il promotore notifica a Swissmedic tutte le modifiche essenziali che hanno ripercussioni sul medicamento o sul suo utilizzo, per analogia, secondo l’articolo 34 capoverso 3 lettere a–c dell’ordinanza del 20 settembre 201319 sulle sperimentazioni cliniche.20 2 Notifica a Swissmedic tutti gli effetti indesiderati e i fenomeni di cui all’articolo 59 LATer. 3 Trasmette annualmente a Swissmedic un rapporto sulla sicurezza. 20 Nuovo testo giusta la cifra III n. 2 dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). |
