Ordinanza
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Art. 60 Ordine di effettuare ispezioni
1 L’autorità competente può, in ogni momento, ordinare o effettuare essa stessa ispezioni in Svizzera se lo ritiene necessario. 2 Swissmedic può ispezionare, a spese dell’importatore, fabbricanti di medicamenti all’estero e aziende all’estero che commerciano all’ingrosso medicamenti. Ne informa precedentemente l’importatore. 3 Negli Stati con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione sul reciproco riconoscimento dei sistemi di controllo GMP, Swissmedic effettua ispezioni solamente in casi eccezionali giustificati e dopo avere interpellato l’autorità sanitaria estera competente. |