Ordinanza
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Art. 9 Rilevazione dei medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–c bis LATer
I Cantoni possono effettuare rilevazioni presso i fabbricanti in merito ai medicamenti fabbricati secondo l’articolo 9 capoversi 2 lettere a–cbis e 2bis LATer. Su richiesta, i fabbricanti sono tenuti a comunicare ai Cantoni i dati necessari. |