Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017) |
Art. 1 Principi
1L'accoglimento di minori2 fuori della casa dei genitori abbisogna di un'autorizzazione ai sensi della presente ordinanza e soggiace a vigilanza. 2Indipendentemente dall'obbligo d'autorizzazione, l'accoglimento può essere vietato se le persone interessate non sono all'altezza del compito per quanto concerne l'idoneità ad educare, il carattere o la salute, oppure se le condizioni manifestamente non bastano. 3Sono riservate:
4Non è richiesta un'autorizzazione per accudire e collocare minori nell'ambito di programmi di scambio scolastici, soggiorni alla pari e simili soggiorni fuori dalla casa dei genitori, che non sono ordinati da un'autorità.4 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). |