Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017) |
Art. 10 Vigilanza
1Un esperto designato dall'autorità visita la famiglia affiliante quando necessario, ma almeno una volta all'anno; redige un verbale di queste visite. 2L'esperto accerta che siano adempiute le premesse della continuazione del rapporto di affiliazione. Consiglia i genitori affilianti in caso di necessità. 3L'autorità vigila affinché la rappresentanza legale del minore sia debitamente disciplinata e quest'ultimo partecipi, in modo adeguato alla sua età, alle decisioni determinanti per la sua vita. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). |