Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017) |
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Art. 11 Revoca dell'autorizzazione
1Ove deficienze o difficoltà non possano essere eliminate neppure in collaborazione con il rappresentante legale o con chi ha provveduto al collocamento e appaiano inutili altri provvedimenti, l'autorità revoca l'autorizzazione e invita il rappresentante legale o chi ha provveduto al collocamento a collocare il minore altrove, entro un termine ragionevole. 2Se tale invito risulta vano, l'autorità ne informa l'autorità di protezione dei minori del domicilio e, se del caso, del luogo di dimora del minore. 3Se vi è pericolo nel ritardo, l'autorità ritira subito il minore, informandone l'autorità di protezione dei minori, e lo colloca temporaneamente altrove. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). |
