Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017) |
Art. 12
1Chi si offre genericamente di accogliere regolarmente nella propria economia domestica, durante la giornata e dietro compenso, minori di meno di dodici anni, deve informarne le autorità. 2Alla vigilanza dell'autorità sono applicabili analogicamente le disposizioni sull'accoglimento in una famiglia (art. 5 e 10). 3L'autorità vieta ai genitori affilianti a giornata, informandone il rappresentante legale, l'ulteriore accoglimento di minori, ove altri provvedimenti per eliminare deficienze e difficoltà siano risultati vani, oppure appaiano insufficienti sin dall'inizio. |