Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017) |
Art. 17 Lista dei minori
1Dev'essere tenuta una lista dei minori accolti nella quale figurino i dati seguenti:
2Per gli istituti che accolgono minori soltanto durante la giornata, devono figurare unicamente le generalità degli stessi e dei genitori o dei genitori affilianti. 1 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |