Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017) |
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Art. 18 Modificazione delle circostanze
1Il direttore e, se del caso, l'organismo da cui dipende l'istituto, devono comunicare tempestivamente all'autorità previste modificazioni rilevanti dell'organizzazione, delle attrezzature o dell'attività dell'istituto, soprattutto anche l'ampliamento, il trasferimento o la chiusura dell'esercizio. 2Inoltre devono essere comunicati tutti gli avvenimenti particolari che concernono la salute o la sicurezza dei minori, soprattutto malattie gravi, infortuni o decessi. 3L'autorizzazione può essere mantenuta soltanto se è assicurato il bene dei minori; essa deve essere, se del caso, modificata e gravata di nuovi oneri e condizioni. |
