Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017) |
Art. 19 Vigilanza
1Rappresentanti qualificati dell'autorità devono visitare ogni istituto quando necessario, tuttavia almeno ogni due anni. 2Essi hanno il compito di farsi un giudizio, in ogni maniera adeguata, in particolare anche con colloqui, sullo stato di salute dei minori e sulle cure loro prodigate. 3Essi vigilano affinché siano adempiute le premesse per il rilascio dell'autorizzazione e rispettati gli oneri e le condizioni. |