Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazionedel 19 ottobre 1977 (Stato 20 giugno 2017) |
Art. 20a Obbligo di comunicazione
Soggiace all'obbligo di comunicazione nei confronti dell'autorità centrale cantonale e alla sua vigilanza chiunque, dietro compenso o a titolo gratuito, offre servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia (fornitore) e in particolare:
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